Banca centrale europea
La Banca centrale europea definisce e attua la politica monetaria europea; effettua operazioni di cambio e garantisce il buon funzionamento dei sistemi di pagamento.
Il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) è composto dalla Banca centrale europea (BCE) e dalle banche centrali nazionali (BCN) dei 15 Stati membri dell'Unione europea.
Il termine "Eurosistema" è invece utilizzato per designare la BCE e le BCN degli Stati membri che hanno adottato l’Euro.
I compiti fondamentali assegnati all’Eurosistema sono:
• definire e attuare la politica monetaria dell'area dell’Euro;
• svolgere operazioni sui cambi;
• detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;
• promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.
La BCE svolge nei confronti della Comunità e delle autorità nazionali un ruolo consultivo su materie che rientrano nell'ambito di sua competenza, soprattutto per quanto concerne la legislazione comunitaria o nazionale.
Il processo attraverso il quale l’Eurosistema adotta le proprie deliberazioni è accentrato a livello degli organi decisionali della BCE.
Il Consiglio direttivo comprende tutti i membri del Comitato esecutivo e i governatori delle BCN degli Stati membri senza deroga, ovvero che hanno adottato l’Euro. Le principali responsabilità del Consiglio direttivo consistono:
• nell'adottare le decisioni e gli indirizzi necessari ad assicurare l'assolvimento dei compiti affidati all'Eurosistema;
• nel formulare la politica monetaria dell'area dell’Euro.
• nello stabilire gli indirizzi necessari per la loro attuazione.
Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da altri quattro membri nominati tra personalità di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario e bancario. Essi sono designati di comune accordo dagli Stati membri, a livello di capi di Stato o di governo, su raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo della BCE (Consiglio dell'Istituto monetario europeo per le prime nomine). Le principali responsabilità del Comitato esecutivo sono:
• attuare le misure di politica monetaria in conformità degli indirizzi e delle decisioni del Consiglio direttivo della BCE e, nel contempo, impartire le necessarie istruzioni alle BCN;
• esercitare i poteri ad esso delegati dal Consiglio direttivo della BCE.
Il Consiglio generale è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dai governatori delle BCN dei 15 Stati membri dell'Unione europea. Il Consiglio generale svolge i compiti che la BCE ha rilevato dall'IME e che, per via delle deroghe concesse a diversi Stati membri, è ancora necessario assolvere nella Terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM). Il Consiglio generale concorre:
• all'adempimento delle funzioni consultive della BCE;
• alla raccolta di informazioni statistiche;
• alla redazione del rapporto annuale della BCE;
• all'elaborazione delle disposizioni necessarie per uniformare le procedure contabili e di rendiconto riguardanti le operazioni compiute dalle BCN;
• all'adozione di misure, diverse da quelle previste dal Trattato, relative allo schema per la sottoscrizione del capitale della BCE;
• all'elaborazione delle condizioni di impiego dei dipendenti della BCE,
• ai preparativi necessari per fissare irrevocabilmente i tassi di cambio delle monete degli Stati membri con deroga nei confronti dell’Euro.
• la rimozione dei governatori dall'incarico solo nei casi di incapacità ad assolvere il proprio mandato o di colpe gravi e la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee a dirimere qualsiasi controversia in questa materia.
Banca europea per gli investimenti (BEI-EIB)
La Banca europea per gli investimenti (BEI) è l'istituzione finanziaria dell'Unione europea. Finanzia progetti di investimento per contribuire allo sviluppo equilibrato dell'Unione, alla integrazione ed allo sviluppo bilanciato dei vari paesi dell’UE.
Azionisti della Banca europea per gli investimenti sono gli Stati membri dell’Unione, i suoi organi direttivi sono:
- Il Consiglio dei Governatori
- Il Consiglio d’amministrazione
- Il comitato direttivo
Fondo europeo per gli investimenti (FEI-EIF)
Il FEI opera essenzialmente su due versanti, il capitale di rischio e le garanzie:
- Riguardo al capitale di rischio, il FEI interviene con investimenti in partecipazioni al capitale d’impresa attraverso fondi di capitale di rischio in particolar modo nei confronti delle imprese che si trovano nelle prime fasi di sviluppo nel settore tecnologico.
- Gli strumenti di garanzia del FEI consistono nel fornire garanzie ad istituzioni finanziarie che concedono crediti alle PMI.
I due strumenti operativi che il FEI destina alle PMI sono complementari ai prestiti globali concessi dalla Banca europea per gli investimenti agli intermediari finanziari che sostengono le PMI. Gli strumenti del FEI sono attuati seguendo condizioni commerciali.
È da notare che il FEI non investe direttamente nelle PMI, ma opera unicamente attraverso intermediari finanziari. Ad essi viene appieno delegata ogni valutazione e decisione operativa riguardo alle singole operazioni d’investimento e di credito. Le PMI, che desiderano ottenere finanziamenti, devono rivolgersi all’intermediario finanziario con cui il FEI opera nel loro Paese o regione. Esso fornirà loro le informazioni necessarie sui criteri d’ammissibilità e sull’iter procedurale da seguire per richiedere i finanziamenti.