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Che cos'è il mobbing?
L'origine etimologica della parola "mobbing" deriva dall'inglese "to mob" utilizzato nello studio del comportamento degli animali e dall'etologia mutato proprio per definire un'aggressione impetuosa diretta a colpire, isolare, penalizzare un unico individuo.
E' evidente che il fenomeno non nasce in questi ultimi anni, qualche antropologo e sociologo affermano che esiste da sempre, Leymann lo sta studiando da oltre 20 anni e molti attenti osservatori affermano che è purtroppo connaturato storicamente alla dinamica dei rapporti professionali e lavorativi organizzati.
Ed allora perché se ne parla solo oggi, perché si manifesta il fenomeno solo in questi ultimi anni?
E' molto semplice: perché abbiamo gli strumenti, dei criteri e delle unità di misura più sensibili.
Quello che è mutato è la sensibilità e la diffusione di strumenti di tutela delle personalità e della salute (nella interpretazione più vasta possibile, vedi definizione dell'OMS) dei singoli che ha portato inevitabilmente ad un crescente rilievo il fenomeno che era tra noi ma di cui non avevamo la consapevolezza. E' evidente che una volta visibile il fenomeno, diffondendosi la consapevolezza, il mondo giuridico ed economico dovrà inevitabilmente confrontarsi e fare i conti con lui.


Sono state tentate moltissime definizioni, tra le più significative ma non esaustive:
Disegno di legge 6410 del 30 settembre 1999:
" Per violenza e persecuzione psicologica si intendono gli atti posti in essere ed i comportamenti tenuti da datori di lavoro, nonché da soggetti che rivestono incarichi in posizione sovraordinata o pari grado nei confronti del lavoratore, che mirano a danneggiare quest'ultimo e che sono svolti con carattere sistematico e duraturo e con palese predeterminazione.
Gli atti e i comportamenti rilevanti ai fini della presente legge si caratterizzano per il contenuto vessatorio e per le finalità persecutorie, e si traducono in maltrattamenti verbali e in atteggiamenti che danneggiano la personalità del lavoratore, quale il licenziamento, le dimissioni forzate, il pregiudizio delle prospettive di progressione di carriera, l'ingiustificata rimozione da incarichi già affidati, l'esclusione dalla comunicazione di informazioni rilevanti per lo svolgimento delle attività lavorative, la svalutazione dei risultati ottenuti."
Disegno di legge 4265 del 13 ottobre 1999:
" Ai fini della presente legge vengono considerate violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa, quelle azioni che mirano esplicitamente a danneggiare una lavoratrice o un lavoratore. Tali azioni devono essere svolte con carattere sistematico, duraturo e intenso" , segue un elenco di comportamenti che assumono rilievo in quanto finalisticamente caratterizzati " a discriminare, screditare o comunque danneggiare il lavoratore nella propria carriera, status, potere formale e informale, grado di influenza sugli altri".
Disegno di legge 6667 del 5 gennaio 2000:
" Sono identificabili in molestie psico -fisiche, minacce, calunnie e, comunque, in comportamenti vessatori che conducono altri a conclamata emarginazione sociale e/o lavorativa, in ingiustificata discriminazione e penalizzazione del trattamento retributivo, nel costringimento a compiti o funzioni dequalificanti per la dignità personale, che comportano l'accettazione volontaria di decisioni costrittive ingiu- stificate e pretestuose nella vita lavorativa, in stati di menomazioni psico-fisiche parziali o permanenti, o comunque, sia nell'ambito civile che in quello lavorativo, in atti e comportamenti di violenza psicologica atti a conseguire o assicurare a sé o ad altri profitti e/o consensi altrimenti disciplinati dalla legge ".

Legge Regionale del Lazio n° 16/02:
1) "Ai fini della presente legge per "mobbing" s'intendono atti e comportamenti discriminatori o vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, da parte del datore di lavoro o da soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale"
2) Gli atti di cui al precedente comma 1) possono consistere in:
a) pressioni o molestie psicologiche;
b) calunnie sistematiche;
c) maltrattamenti verbali ed offese personali;
d) minacce od atteggiamenti miranti ad intimorire ingiustamente
od avvilire, anche in forma velata ed indiretta;
e) critiche immotivate ed atteggiamenti ostili;
f) delegittimazione dell'immagine, anche di fronte a colleghi ed a soggetti estranei all'impresa, ente od amministrazione;
g) esclusione od immotivata marginalizzazione dell'attività lavorativa ovvero svuotamento delle mansioni;
h) attribuzione di compiti esorbitanti od eccessivi, e comunque idonei a provocare seri disagi in relazione alle condizioni fisiche e psicologiche del lavoratore;
i) attribuzione di compiti dequalificanti in relazione al profilo professionale posseduto;
l) impedimento sistematico ed immotivato all'accesso a notizie ed informazioni inerenti l'ordinaria attività di lavoro;
m) marginalizzazione immotivata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e di aggiornamento professionale;
n) esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo nei confronti del lavoratore idonee a produrre danni o seri disagi;
o) atti vessatori correlati alla sfera privata del lavoratore, consistenti in discriminazioni sessuali, di razza, di lingua e di religione.
Bisogna prendere atto che in tutti i progetti di legge presentati e la Legge Regionale n° 16/02 del Lazio emanata, anche se diversamente articolati, hanno come minimo comune denominatore la volontà di fornire strumenti di tutela per le forme di violenza psicologica che si possono verificare nell'ambito delle attività lavorative.
E' evidente che in un tentativo di definizione è inevitabile un'opera di ricostruzione ermeneutica con un approccio di analisi olistico del fenomeno, del dove si sviluppa e di chi è vittima.
Bisognerebbe aggiungere un'altra affermazione oltre al fatto che il mobbing esiste e costituisce un pericolo, sicuramente banale per gli esperti ma concettualmente da diffondere, ossia che il mobbing non è una malattia.
Il mobbing può indurre a delle patologie, ma per espletarsi o conclamare la sua esistenza non deve necessariamente ammalarsi o morire qualcuno.
Ma allora che cosa è il mobbing?
Non c'è una definizione univoca di mobbing che sia internazionalmente riconosciuta, L'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, come esempio ci comunica che "il mobbing consiste in un comportamento ripetuto, immotivato, rivolto contro un dipendente o un gruppo di dipendenti, tale da creare un rischio per la salute e la sicurezza." In questa definizione:
"il comportamento immotivato" sta ad indicare un comportamento che, secondo una persona ragionevole e tenuto conto di tutte le circostanze, perseguita, umilia, intimidisce o minaccia; "comportamento" comprende le azioni di singoli individui o di un gruppo. Si può far uso di un certo sistema di lavoro per perseguire, umiliare, intimidire o minacciare; "il rischio alla salute" comprende il rischio alla salute mentale o fisica del lavoratore dipendente.
A questa definizione e precisazioni aggiungerei, oltre ad un concetto di salute intesa come "completo benessere psichico, fisico e sociale del lavoratore", oltre all' atteggiamento immotivato che si protrae nel tempo anche "una singola decisione ingiustificata le cui conseguenze si protraggono nel tempo".
Volendo utilizzare un analogismo , definirei il mobbing come un veleno che viene somministrato direttamente o indirettamente, in alcuni casi che contamina lo stesso ambiente di lavoro, l'aria che si respira, che si è costretti a respirare, nell'ambiente di lavoro.Se questo analogismo è pertinente e lo poniamo come un postulato quindi come vero, continuando con questa analogia si può fare un'altra osservazione: che è la dose che rende pericolosa la sostan- za ( il veleno: il mobbing ). Continuando sempre su questa logica ci sono altri fattori che rendono pericolosa o letale una qualsiasi sostanza intesa nella più vasta accezione:
1) la concentrazione;
2) il mezzo e veicolo di penetrazione;
3) il tempo di esposizione;
4) la sensibilità del soggetto.
E' evidente quindi che questi fattori e le loro possibili interrelazioni possono creare una infinità di casi, e quindi anche molta confusione.
Si deve fare chiarezza e, nella ricerca della definizione del mobbing, che è fondamentale per una adeguata e necessaria uniformità di linguaggio , è necessario:
1) individuare dei limiti di rilievo giuridico che consentano di distinguere in termini di ragionevole certezza le condotte di mobbing da quelle intrinsecamente ed inevitabilmente conflittuali che appartengono alla dinamica imprenditoriale o a fattori relazionali di intersoggettività; condotte che trovano una risposta in funzione del bilanciamento di interessi regolamentato dagli ordinari strumenti civilistici e nell'ambito dei rapporti sindacali;
2) individuare, una volta delimitato e definito nelle sue varie accezioni, il comportamento da mobbing, quali responsabilità possono essere riferite non soltanto agli autori della condotta ma anche a coloro che hanno tollerato il verificarsi della stessa.

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