Valutazione del danno psichico in ambito INAIL
La valutazione del danno permanente da parte dell'INAIL comporta talune difficoltà determinate in parte dalle caratteristiche delle tabelle valutative annesse al T.U., DPR n° 1124/65, che comportano che talora si proceda con metodo analogico. In ogni caso resta fermo l'ineludibile riferimento al grado di riduzione della attitudine lavorativa ed alla concreta spendibilità lavorativa della funzione residuata. che fanno riferimento alla capacità lavorativa.
Tale valutazione dovrebbe essere fatta, come anche confermato nel recente decreto di modifica, all'atto della stabilizzazione del danno, che in genere, quando riguarda la sfera psichica, pretende tempi lunghi, come del pari lunghi appaiono i periodi di inabilità assoluta temporanea che mai come in questo caso assumono rilievo ai fini della prevenzione di maggiori danni.
Si tratterà di pervenire ad una valutazione non appena il quadro sintomatologico appaia consolidato, dovendosi tenere conto della caratteristica oscillante di tale danno anche ai fini delle eventuali ricadute.
In primo luogo si può partire, avendo chiare le diversità, per quanto concerne essenzialmente la capacità lavorativa dalle valutazioni previste dalle tabelle dell'invalidità civile:
- disturbi della memoria di lieve entità 11-20
- disturbi della memoria di media entità 21-30
- nevrosi ossessiva lieve 15
- nevrosi fobica ossessiva e/o ipocondriaca di media entità 21-30
- nevrosi fobica ossessiva grave 41-50
- disturbi ciclotimici che consentono una limitata attività professionale e sociale 36
- disturbi ciclotimici con ripercussioni sulla vita sociale 51-60
- sindrome depressiva endoreattiva lieve 10
- sindrome endoreattiva media 25
- sindrome depressiva endoreattiva grave 31-40
- nevrosi ansiosa 15
Nel volume "Il danno psichico" di W. Brondolo e A. Marigliano si propone una scala di valutazione che si riporta:
- intensificazione e permanenza a distanza di almeno uno-due anni, di sintomi nell'ambito delle funzioni cognitive e della vita affettiva: appiattimento della affettività, difficoltà espressive, occasionali attacchi di panico, abbandono delle amicizie, alterazione dei rapporti interpersonali, con possibilità di interruzioni di relazioni affettive stabili e peggioramento globale del modo di essere 10-15%;
- presenza di sintomi psicopatologici più gravi quali: idee di suicidio, frequenti attacchi di panico, tendenza cleptomaniche ed altre anomali della condotta (potus, assunzione incongrua ed arbitraria di psico-farmaci, trascorrere spesso la notte fuori casa), alterazioni significative del tono dell'umore, prendere decisioni avventate che coinvolgono altri componenti della famiglia, ripetute assenza non giustificate dal lavoro ecc. 20-30%;
- presenza di più gravi sintomi psicopatologici: diminuzione delle capacità critiche nell'esame di realtà, episodiche alterazioni dell'orientamento temporo-spaziale ed affettivo, diminuzione delle funzioni cognitive con significativo deficit delle prestazioni abituali, sia nella vita di relazione che sul lavoro, significativa alterazione della capacità di entrare in rapporto con gli altri per la difficoltà di comunicazione, alterazioni anche gravi del comportamento (episodi di violenza, tendenze tossicofiliche, disordini affettivi e sessuali anche nell'ambito familiare), subentranti episodi depressivi ecc. 30-40%;
- significativa ma episodica alterazione della capacità di comunicare, di entrare e di essere in relazione con gli altri, diminuzione delle capacità critiche e di giudizio e saltuari deliri con deficit del funzionamento sociale ed occupazionale, 40-50%;
- presenza di deliri e di allucinazioni che compromettono gravemente la vita quotidiana del soggetto, 55-65%;
- diminuzione della capacità di avere cura della propria persona, rischi di atti violenti contro se stessi e contro gli altri, frequenti stati di eccitamento psicomotorio, perdita delle relazioni sociali ed affettive, 65-75%;
- incapacità quasi completa di badare a se stessi ed inemendabile sintomatologia aggressiva con alto rischio suicidiario e di violenze eterodirette, 75-90%.
Scarsa è stata anche l'attenzione dell'Istituto assicuratore a riguardo di questa tipologia di danno, con una attenzione rivolta al solo lato infortunistico.
Recentemente Espagnet-Ottaviani-Bonaccorso, nel volume "INAIL: Tabelle di valutazione del danno neuropsichico in ambito infortunistico lavorativo", hanno affermato:
- sindrome soggettiva dei traumatizzati cranici o sindrome fisiogena: valutazione medico legale 5-11%
- cefalee vasomotorie 3-5%
- emicrania post-traumatica 3-8%
- disturbo post-traumatico da stress solo ITA (inabilità temporanea assoluta); in alcuni casi, assai rari, i sintomi si protraggono nel tempo non rispondendo adeguatamente alla terapia farmacologica e/o analitica 5-11%
- disturbo psicotico breve: solo ITA
Infine nella "Guida alla valutazione medico-legale" di Luvoni-Mangili-Bernardi non si danno indicazioni in merito all'invalidità permanente per le forme psichiche.
Unico riferimento riguarda la sindrome soggettiva generale da trauma cranico (che può consistere in cefalea, irritabilità, sensazioni di deficit della memoria e dell'attenzione, disturbi del sonno, con obiettività neurologica normale) per la quale viene indicata un'incapacità lavorativa del 6-8%.
Le proposte di nuove tabelle valutative delle menomazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n° 38/2000, elaborate dall'INAIL, si soffermano maggiormente, anche se non in maniera esaustiva, riportando:
179 Epilessia con grave compromissione psicofisica (scadimento sino alla perdita dell'autonomia personale) a seconda del tipo di crisi (semplici, complesse, generalizzate) >60
180 Disturbo post-traumatico da stress cronico moderato, a seconda dell'efficacia della psicoterapia Fino a 6
181 Disturbo post-traumatico da stress cronico severo, a seconda dell'efficacia della psicoterapia Fino a 15
182 Disturbo psicotico - sindrome dissociativa di lieve entità Fino a 4
183 Disturbo psicotico - sindrome dissociativa di lieve entità 10-20
184 Disturbo psicotico - sindrome dissociativa di media entità 21-50
185 Disturbo psicotico - sindrome dissociativa di grave entità > 50
188 Deterioramento mentale, sostanzialmente comparabile a stato deficitario semplice Fino a 50
189 Deterioramento mentale generale > > 50
190 Demenza vera > 90
Ricordiamo però che tali valutazioni fanno riferimento a quanto previsto dall'articolo 13 e cioè all'indennizzo del danno biologico.
Riconoscimento come "causa di servizio"
Due sono gli elementi rispetto ai quali appare utile richiamare l'attenzione anche alla luce della particolare caratteristica del nostro paese in cui, unico caso in Europa, il pubblico impiego partecipa in maniera significativa (oltre al 30%) alla casistica sul mobbing.
In linea generale la predisposizione organica a contrarre una determinata malattia o la sua preesistenza all'assunzione in servizio non costituiscono di per sé preclusione al riconoscimento della dipendenza da causa, o per meglio dire, concausa di servizio, né quindi del diritto all'equo indennizzo, dovendosi considerare se l'attività svolta abbia facilitato o accelerato l'insorgenza della malattia o ne abbia aggravato o accelerato il decorso, contribuendo all'insorgenza di esiti più gravi.
Inoltre, per dottrina costante, il dies a quo semestrale decorre dal momento in cui il dipendente abbia avuto piena consapevolezza della dipendenza della patologia da causa di servizio.
Si può affermare che la tempestività della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio decorre non entro i sei mesi dal momento in cui si è manifestata l'infermità ma entro i sei mesi in cui si sono conclamati gli esiti dannosi stabilizzati dell'infermità. Occorre dunque che la domanda di riconoscimento e la relativa certificazione medica e specialistica siano finalizzati al quadro menomativo a carattere permanente.
A tale riguardo afferma il Consiglio di Stato Sez. IV n° 639 del 30 aprile 1993: "per le malattie che col decorso del tempo diventano permanenti, il dipendente può proporre domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio entro il termine semestrale decorrente dalla conoscenza della permanenza della malattia" (vedi anche Consiglio di Stato Sez. IV n° 365 del 4 maggio 1988, Consiglio di Stato Sez. IV n° 951 del 9 maggio 1992, Consiglio di Stato Sez. IV n° 868 del 15 giugno 1993, etc).
Nella valutazione del danno si farà ricorso alle tabelle di legge che per quanto concerne le patologie di tipo psichiatrico sono lacunose, operando anche per similitudine:
- 1° categoria: le lesioni del sistema nervoso centrale con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare profondi ed irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale o da determinare incapacità a lavoro proficuo;
- 4° categoria: psico-nevrosi gravi (fobie persistenti)
- 6° categoria: psico-nevrosi di media entità,
- 7° categoria: isteronevrosi di media gravità
- 8° categoria: sindrome nevrosiche lievi, ma persistenti
Circolare n. 71 del 17 dicembre 2003