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Il Quadro Normativo

Non c’è ancora in Italia una legge ad hoc afferente il mobbing. Ed infatti il fenomeno del mobbing attualmente viene ricondotto alla violazione dell’art. 2087 c.c. relativo alle misure che l’imprenditore nell’esercizio dell’impresa è tenuto a predisporre per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro.


1) nazionale

Il 28 agosto 2003 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 216 del 9 luglio 2003 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Il provvedimento recepisce la direttiva comunitaria 2000/78/CE del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale sull'argomento finalizzato a rendere effettivo nei Paesi membri il principio della parità di trattamento contro ogni forma di discriminazione legata a religione, convinzioni personali, handicap, età, orientamento sessuale. Il decreto legislativo de quo, approvato dal Consiglio dei ministri del 3 luglio 2003, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto scorso. L'obiettivo del provvedimento è quello di tutelare l'accesso all'occupazione, all'orientamento ed alla formazione professionale, prevedendo altresì adeguata tutela giurisdizionale dei diritti e legittimando il ruolo delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative ad agire eventualmente in giudizio in nome e per conto di chi abbia subito discriminazioni. Nel decreto si definisce inoltre il diritto alla tutela dalle discriminazioni sia dirette che indirette, rendendo in questo modo perseguibili anche comportamenti elusivi che apparentemente neutri risultano invece discriminatori. Tra le varie discriminazioni contemplate nel decreto legislativo rientra anche il cosiddetto mobbing, fenomeno attuale ed emergente anche nel settore pubblico e sul quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha costituito un'apposito Osservatorio.


2) europeo

In attesa di una direttiva o regolamento in materia di mobbing, il Parlamento Europeo ha licenziato la risoluzione del 20.09.2001 contro la violenza o le molestie nei luoghi di lavoro, che riassume i dati a disposizione degli esperti e sottolinea la necessità di rafforzare le misure per fronteggiare il fenomeno del mobbing.
Per contrastare il fenomeno, il Parlamento raccomanda agli Stati membri di imporre alle imprese ed ai sindacati l’attuazione di efficaci politiche di prevenzione, invitando, altresì, la Commissione a combattere il fenomeno del mobbing sul posto di lavoro ed a valutare l’esigenza di iniziative legislative in tal senso. La risoluzione esorta, altresì, gli Stati membri ad uniformare la definizione del mobbing sottolineando la loro responsabilità per il mobbing e la violenza in genere sul posto di lavoro, da combattere attraverso una strategia comune di lotta.

Infatti, si rappresenta che nei paesi dell'Unione Europea il fenomeno del mobbing è affrontato in maniera non uniforme.

In Svezia, l'Ente Nazionale per la Salute e la Sicurezza Svedese ha emanato nel 1993, una specifica ordinanza recante misure contro ogni forma di "persecuzione psicologica" negli ambienti di lavoro. Essa attribuisce particolare importanza agli aspetti psicologici, sociali ed organizzativi dell'ambiente di lavoro e addossa al datore di lavoro la responsabilità riguardo all'organizzazione e la programmazione dell'attività di lavoro. Si tratta di un vero codice comportamentale delle relazioni sociali all'interno dei luoghi di lavoro. Esistono inoltre una legge del 1992, che obbliga il datore ad effettuare controlli periodici nell'ambiente di lavoro ed un'altra normativa riguardante la riabilitazione professionale che deve essere garantita alle vittime del mobbing.

In Norvegia è stata introdotta, nel 1994, una specifica previsione normativa nella legge sulla tutela dell'ambiente di lavoro, che contiene un riferimento a molestie e comportamenti sconvenienti da cui il lavoratore deve essere difeso.

In Austria, invece, è fatta esplicita menzione del termine mobbing, all'interno del Piano d'azione per la parità uomo - donna, approvato nel 1998. Esso recita che "tra i comportamenti che ledono la dignità ...vanno annoverati le espressioni denigratorie, il mobbing e la molestia sessuale".

In Germania la tutela giuridica al lavoratore vittima di condotte mobbizzanti, è garantita attraverso l'applicazione della normativa generale posta a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori.

In Svizzera, in assenza di una normativa specifica sul mobbing, forme di tutela adeguate sono apprestate attraverso l'applicazione di norme generali poste a tutela della sua salute fisica e psichica dettate dalla Legge federale sul lavoro e da quella sull'uguaglianza tra donne e uomini, dal Codice delle obbligazioni nonché da alcune disposizioni del Codice Penale.

In Belgio il mobbing, è per ora affrontato soltanto dalla giurisprudenza in quanto il fenomeno non è ancora regolato legislativamente. L'ordinamento appronta una tutela alle vittime di molestie sul luogo di lavoro attraverso l'interpretazione di alcune disposizioni normative sparse all'interno dell'ordinamento giuridico.

In Francia, nel gennaio di quest'anno, è stata approvata la "legge di modernizzazione sociale": essa dispone espressamente che "nessun lavoratore deve subire atti ripetuti di molestia morale che hanno per oggetto o per effetto un degrado delle condizioni di lavoro suscettibili di ledere i diritti e la dignità del lavoratore, di alterare la sua salute fisica o mentale".

Nel Regno Unito è al vaglio del Parlamento un progetto concernente la tutela della dignità del lavoratore nei luoghi di lavoro, "The Dignity at Work Bill", improntato al principio che "ogni lavoratore ha diritto al rispetto della propria dignità sul lavoro".

In Spagna, sono state solo di recente presentate proposte di legge miranti a inquadrare e contrastare il fenomeno.

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