Dal primo progetto di legge presentato nel 1996 (n. 1813 del 9.07.1996) composto da un solo articolo avente ad oggetto “le norme per la repressione del terrorismo psicologico nei luoghi di lavoro”, nel corso della presente legislatura si sono avuti decine di progetti di legge.
Tra i vari disegni di legge si segnalano il n. 422 del 9.07.2001 a firma del senatore MAGNALBO’ ed il n. 870 del 22.11.2001 a firma del senatore COSTA, che contengono un catalogo, seppure indicativo, dei comportamenti caratterizzati dal contenuto vessatorio e dalle finalità persecutorie.
Nel disegno di legge del senatore TOMASSINI, ripresentato nella XIV legislatura con il n. 122 del 6.06.2001 si indicano soluzioni della problematica del mobbing che assegnino al datore di lavoro ed alle rappresentanze sindacali compiti preventivi, di accertamento e di individuazione delle misure necessarie al ripristino della legalità.
Anche i Consigli delle Regioni italiane hanno approvato delle leggi o comunque predisposto dei progetti legge.
Proprio la Regione Lazio in data 11.07.2002 aveva approvato una normativa ad hoc volta a prevenire e contrastare il fenomeno del mobbing nei luoghi di lavoro. Tale legge, purtroppo, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 359/2003 della C. Cost. non per la regolamentazione sostanziale ivi contenuta, ma, in via di principio ed in astratto, perché interferiva con la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e di organizzazione dell’amministrazione statale e degli enti pubblici nazionali.
In ogni caso detta legge regionale va menzionata perché offre lo spunto per un’adeguata e codificata responsabilizzazione nei confronti del fenomeno mobbing all’interno dei luoghi di lavoro, da recepire in sede di normativa nazionale. Più precisamente, tra le altre regole, era stato statuito che il datore di lavoro aveva l’obbligo di redigere un documento contenente la descrizione dell’organizzazione aziendale nonché il codice interno di corretto comportamento che deve essere consegnato ad ogni lavoratore e che, commisurato alla propria organizzazione aziendale, deve contenere quanto meno il divieto di porre in essere una serie di svariate condotte ed azioni espressamente predefinite; altro obbligo del datore di lavoro, sancito espressamente dalla legge regionale del Lazio n. 16 dell’11.07.2002, era quello di organizzare un’attività di formazione interna di almeno 4 ore annue sulla base delle indicazioni fornite da un Osservatorio Regionale istituito ad hoc.
Si segnala, poi, il progetto di legge pendente presso il Consiglio Regionale del Veneto, volto a prevenire ed a tutelare le lavoratrici ed i lavoratori da molestie morali e psicologiche nei luoghi di lavoro. In particolare, tale progetto di legge stabilisce che le azioni integranti il mobbing sono delle vere e proprie violazioni amministrative, sanzionate diversamente a seconda che tali violazioni determinino o meno uno stato di malattia per il lavoratore, tenuto conto anche dell’intensità del dolo, del grado di colpa e finanche delle dimensioni dell’attività economica del datore di lavoro.