L’attività dei giudici di merito e di legittimità sta surrogandosi efficientemente al legislatore che ancora non ha promulgato una normativa su base nazionale.
L’ auspicio è che una tale normativa venga effettivamente emanata non tanto per la repressione e la condanna dei fenomeni ascrivibili a condotte mobizzanti, quanto per la regolamentazione di una specifica attività preventiva.
E’ questa la base sulla quale deve incentrarsi un progetto di tutela, di salvaguardia e, soprattutto, di prevenzione del mobbing; è di tutta evidenza, infatti, che promuovendo un’attività capillare di monitoraggio, di sensibilizzazione e di verifica dell’evolversi delle situazioni nei singoli ambienti di lavoro, si può ottenere il considerevole beneficio di una drastica riduzione del fenomeno di specie che tanto sta magnetizzando l’attenzione dell’opinione pubblica e delle stesse istituzioni. Correlato vi è, poi, il beneficio di un sensibile e rilevante abbattimento di costi di spesa per le aziende ed enti pubblici e/o privati, giacchè è chiaro che gli esborsi di una causa giudiziaria di detta tipologia e le spese ed i risarcimenti da corrispondere ai lavoratori in caso di eventuale (in molti casi prevedibile, stante l’orientamento dei giudici) soccombenza sarebbero di gran lunga maggiori rispetto a quelli preventivabili all’esito di una cd. “politica preventiva”.