Capo aggressivo risarcirà stress prodotto
Sentenza Cassazione Penale n. 23923 del 10 giugno 2009
Stretta sul mobbing. Le testimonianze dei colleghi possono inchiodare il capo che, con le sue intemperanze, stressa a tal punto il dipendente da fargli venire la depressione e l'ansia, e che per questo rischia, oltre al carcere, di dover risarcire il sottoposto.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 23923 del 10 giugno 2009. La questione portata innanzi alla Giustizia, trae origine da una storia che ha visto condannare definitivamente un dirigente di un ufficio giudiziario della Liguria a risarcire gli stati ansiosi e depressivi provocati dal suo comportamento aggressivo nei confronti di una cancelliera. Al dirigente è stato contestato di aver offeso l'onore e il decoro dell'impiegata, pronunciando contro di lei espressioni come "è una falsa, non finisce qui, gliela farò pagare, è una irresponsabile". Durante il processo i colleghi di lavoro avevano testimoniato che il dirigente aveva un "atteggiamento quotidiano violento, aggressivo, alimentato da intemperanze, gesti di violenza e prevaricazione". Questi comportamenti avevano provocato nella donna "uno stato ansioso depressivo, con tachicardia in stress emotivo", malattia che valse alla donna circa 20 giorni di riposo. Ad avviso dei giudici della Cassazione non c'è dubbio che si tratta di mobbing e al dirigente prepotente spiegano che la sua colpa consiste nel fatto di non aver azionato i "conseguenti poteri inibitori" per tenere a bada le sue intemperanze, una precauzione che ogni "uomo medio, dotato di comuni poteri percettivi e valutativi avrebbe dovuto fare per evitare le conseguenze dannose.
Il mobbing, la parola più inflazionata negli uffici italiani, ha trovato, in attesa di una legge, una tutela sul piano civilistico e su quello penalistico nei principi generali del nostro ordinamento: anche se non esiste un reato chiamato mobbing gli atteggiamenti prevaricatori tipici di questa fattispecie possono essere puniti con altri reati come le lesioni o addirittura i maltrattamenti in famiglia. Ma c'è sempre un problema: il mobbing è difficilissimo da provare. Questo caso giudiziario spiana però la strada per una dimostrazione delle prevaricazioni in ufficio che sia meno impossibile.
Sentenza Cassazione n.11835 - 21 maggio 2009
Quando - nell'ambito del pubblico impiego privatizzato (vedi legge 165/2001) - vi sia stato con la destinazione ad altre mansioni il sostanziale svuotamento dell' attività lavorativa si configura l'ipotesi di sottrazione pressocheè integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego.
"Campagna contro la violenza domestica e assistita", la presentazione a Roma nella sede del Parlamento europeo
È Roberta Angelilli, capo delegazione di Alleanza nazionale e organizzatrice dell'evento, ad aprire la presentazione della 'Campagna contro la violenza domestica ed assistita" a Roma, nella sede del Parlamento europeo. Il titolo, "Aprite quella porta", evoca la serie di film horror "Non aprite quella porta", per sottolineare la necessità di affrontare i problemi delle violenze sulle donne, dei "film horror", e di "rompere quell'assordante muro di silenzio" che, come spiega lo stesso eurodeputato, molto spesso "è creato dalle stesse donne che hanno paura o non hanno i mezzi per parlarne". "Si tratta di una strage, di una persecuzione quotidiana. Questo in realtè è un modo politicamente corretto, io la definirei una vera e propria carneficina - continua Roberta Angelilli -. Le vittime di queste violenze nel 95% dei casi non denunciano le violenze, tranne quando sono di fronte a fatti di una gravità davvero immensa. Ci si abitua a questo tipo di trattamento. Solo nel 18% dei casi le donne riconoscono che si tratta di un reato, mentre le altre credono che sia solamente un fatto sbagliato". "Il piú delle volte vincono paura e terrore. Le donne non vogliono fare una denuncia perchè non se lo possono permettere, magari perchè vivono in una situazione disagiata o sono emarginate, o il piú delle volte perchè non hanno i mezzi per farlo. Ad oggi in tutta Europa una donna su quattro ha subito delle violenze psicologiche o fisiche. Noi vogliamo rompere il muro del silenzio e dellla paura" spiega Angelilli. "Abbiamo utlizzato come immagine simbolo un vestito da sposa. Sul matrimonio le donne buttano tutto, sogni e speranze. Ma spesso quel vestito bianco puó essere anche mortale. È per questo che il boquet è fatto di cristantemi, chiusi da un fiocco nero. Si tratta di un'immagine molto forte ma che rende bene l'idea". Durante la presentazione ha preso la parola anche Pia Locatelli, presidente dell'Internazionale socialista delle donne, fondata nel 1907 per affrontare il problema delle donne nell'elettorato. Ora, spiega, una delle battaglie che l'Internazionale sta portando avanti è proprio la lotta contro le violenze sulle donne. "O siamo capaci di metterci tutte insieme, anche se di schieramenti opposti, oppure i risultati tarderanno a venire. Ci si chiede perchè questa problematica è cosí presente nella vita delle donne. La loro voglia di essere protagoniste non ha mai trovato casa in questo mondo. Nel dicembre 1979 l'Assemblea Generale Onu approva la Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Cedaw), e, in quel caso, si è trattato della prima vera e propria svolta" spiega la Locatelli. "Perchè gli uomini hanno bisogno di umiliare le donne? La risposta giusta è che hanno bisogno di affermare la propria superiorità. In Italia ci sono voluti venti anni per fare una legge sulla violenza sulle donne. E, tra l'altro, ci sono ancora dei giudici che cercano di capire se la donna era in qualche modo consenziente o provocatoria, se aveva la zip abbassata o la gonna troppo corta". Concludendo, il presidente dell'Internazionale conferma la necessità che "uno Stato si occupi in prima persona di questa trematica, perchè si tratta di un problema sociale". Alcuni dati: la violenza è la prima causa di morte e di invalidità per le donne comprese tra i 16 e i 44 anni. Le forme di violenza sono di tre categorie: quelle fisiche, che hanno un andamento ascendente dalle forme piú lievi a quelle piú pesanti; quelle sessuali , durante le quali la donna è costretta a subire contro la propria volontà atti sessuali; e le violenze psicologiche, tra le quali i comportamenti volti a intimidire e perseguitare. La mancanza di strutture di sostegno per chi subisce violenze è stata illustrata da Grazia Passeri della progetto "Salvamamma-Salvabebè", che ha portato a testimoniare una giovane latino americana di 24 anni, nascosta dietro alcuni pannelli, pronta a raccontare la sua esperienza, conclusasi fort
CASSAZIONE/ IL MOBBING NON E' REATO
Roma, 29 ago. (Apcom) - Il mobbing non è reato: il lavoratore, per difendersi dalle vessazioni del datore o dei colleghi, può chiedere il risarcimento del danno in un processo civile o fare una denuncia per maltrattamenti in sede penale. In quest'ultimo caso, tuttavia, dovrà provare la reiterazione della persecuzione e della discriminazione, altrimenti niente condanna. Insomma, nel nostro Codice penale, non esiste una precisa figura incriminatrice per punire il cosiddetto mobbing. È quanto affermato dalla quinta sezione penale della Corte di cassazione che, con la sentenza 33624 di oggi, ha respinto il ricorso della Procura di Santa Maria Capua Vetere e di un insegnante che aveva denunciato il presidente per mobbing contro la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Gup. Sia la professoressa sia la pubblica accusa avevano parlato negli atti processuali di mobbing, figura però assente nel nostro Codice penale. Infatti, hanno chiarito i giudici di legittimità, "la difficoltà di inquadrare la fattispecie in una precisa figura incriminatrice, mancando in seno al Codice penale questa tipicizzazione, deriva dalla erronea contestazione del reato da parte del pubblico ministero. Infatti, l'atto di incolpazione è assolutamente incapace di descrivere i tratti dell'azione censurata. La condotta di mobbing - spiega ancora il Collegio - suppone non tanto un singolo atto lesivo, ma una mirata reiterazione di una pluralità di atteggiamenti, anche se non singolarmente connotati da rilevanza penale, convergenti sia nell'esprimere l'ostilità del soggetto attivo verso la vittima sia nell'efficace capacità di mortificare e di isolare il dipendente nell'ambiente di lavoro". Al più il preside avrebbe potuto essere condannato per maltrattamenti, ma l'insegnante non è riuscita a provare la continuità nel tempo delle vessazioni subite e la correlazione con la patologia lamentata. Infatti, "la figura di reato maggiormente prossima ai connotati caratterizzanti il cosiddetto mobbing è quella descritta dall'articolo 572 c.p. (maltrattamenti, ndr) commessa da persona dotata di autorità per l'esercizio di una professione".
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