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La Giurisprudenza

Si segnala che la giurisprudenza, e cioè le decisioni dei giudici di legittimità e di merito, ha sostanzialmente “tappato il buco” venutosi a creare a livello legislativo nazionale, attraverso una serie di sentenze e di provvedimenti che hanno progressivamente nel tempo rafforzato la tutela dei lavoratori da danni per mobbing.
Più precisamente, si è osservata una crescente presa di posizione da parte dei giudici del lavoro nei riguardi del suesposto fenomeno, tanto da poter riscontrare un percorso evolutivo che, partendo dalle prime timide sentenze di riconoscimento della problematica di specie con una serie di limiti e di vincoli ed un ambito di applicabilità assai ristretto, attualmente concede al mobbing spazi di applicazione di tutela assai vasti ed eterogenei tra loro, con un onere probatorio a carico del dipendente assai ridotto rispetto anche al passato prossimo.

Per somme linee si può affermare che originariamente il danno da mobbing era strettamente inteso quello relativo alla lesione dell’integrità psico – fisica del lavoratore, da cui scaturiva una malattia; si trattava, in sintesi, di un danno non patrimoniale di natura extracontrattuale.

Successivamente, i giudici di merito (esemplare in tal senso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania del 10.07.2003 n. 157) hanno esteso il concetto di danno non patrimoniale da mobbing, includendo in esso oltre al danno biologico anche il danno esistenziale, comprendente il danno da demansionamento, il danno all’immagine e, più in generale, le sofferenze patite dal lavoratore per aver lavorato per un certo lasso di tempo in un ambiente ostile ove ripetutamente venivano emessi nei suoi confronti provvedimenti disciplinari e non, aventi natura pregiudizievole.

Ulteriore passo in avanti si è avuto con la sentenza della Cassazione, sezione lavoro 2.01.2002 n. 10. Tale sentenza ha aperto la strada ad un danno patrimoniale da mobbing, inteso come lesione del fondamentale diritto al lavoro da considerarsi soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino e dell’immagine e della professionalità del dipendente. In pratica, quando viene lesa la dignità professionale del lavoratore (quale esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo) viene danneggiato un bene immateriale per eccellenza, non stimabile economicamente ma comunque rilevante sul piano patrimoniale (per la sua attinenza agli interessi personali del lavoratore), determinabile necessariamente solo in via equitativa. Detto provvedimento è assai importante perché permette, tra l’altro, di superare il concetto pregresso che la mortificazione della professionalità del lavoratore potesse dar luogo a risarcimento solo ove venisse fornita la precisa prova dell’effettiva sussistenza di un danno patrimoniale; si afferma infatti in suddetta sentenza che la prova è già insita nell’affermazione del diritto fondamentale del lavoratore al riconoscimento ed alla tutela del bene a carattere immateriale del valore superiore della professionalità.

Ulteriori sentenze (Tribunale di Pisa 3.10.2001 ed alcune pronunce della Corte di Cassazione del 2003) si sono poi spinte fino a considerare il danno morale, inteso quale “prezzo del dolore” che incide prettamente sulla sfera privata attraverso una compromissione della personalità, risarcibile autonomamente rispetto a cd. danno biologico. Si è infatti argomentato che ben può capitare che un lavoratore subisca una evidente lesione della sua personalità morale senza alcun danno psichico, allorquando il destinatario della pressione o della vessazione – per sua fortuna – possegga risorse proprie che gli consentano di superare indenne il comportamento vietato, così avvertendo un pregiudizio della sua personalità ma senza alcuna conseguenza permanente nelle sue capacità psico fisiche. Ebbene, tale danno morale sfugge ai dettami codicistici (di cui all’art. 2058 c.c. e 185 c.p.) in virtù dei quali il danno morale è intanto risarcibile in quanto correlato ad un fatto illecito che sostanzi gli estremi di un fatto reato perseguibile penalmente. Si è, in parole povere, dedotto che il danno morale da mobbing può assurgere a figura autonoma, risarcibile in via equitativa, scisso da qualsiasi collegamento sia con il danno biologico sia con la commissione di un fatto illecito che costituisca reato.

Infine, va segnalata la sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. 4.05.2004 n. 8438. Detta sentenza, avente a presupposti un’azione giudiziaria da mobbing lamentante demansionamento, vessazioni e prevaricazioni di un lavoratore da parte del datore di lavoro, evidenzia che la fattispecie di responsabilità, pur quando il mobbing possa essere riferito ad ipotesi di pratiche vessatorie poste in essere da uno o più soggetti diversi per danneggiare un lavoratore in modo sistematico nel suo ambiente di lavoro, è prettamente riconducibile alla violazione di obblighi contrattuali derivanti dal rapporto di impiego. Controversie aventi siffatta natura infatti attengono, infatti, a diritti soggettivi derivanti direttamente dal medesimo rapporto di impiego che vengono violati, nell’esercizio di tipici poteri datoriali, da condotte lesive del principio negoziale di protezione delle condizioni di lavoro e della stessa tutela della professionalità prevista dall’art. 2103 c.c.

L’importanza di tale pronuncia è di aver operato il definitivo passaggio dal concetto iniziale limitato di mobbing quale malattia del lavoratore avente natura extracontrattuale e sfera non patrimoniale, ad un concetto di lesione da mobbing quale estrinsecazione di una violazione di diritti soggettivi che vengono disciplinati e ricevono tutela nell’ambito delle stesse regole negoziali inserite nel contratto di lavoro.

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