“La nostra firma sull’accordo che consente alle società Autogrill di attivare quanto previsto dall’art.4 della legge Fornero, ovvero l’isopensione, è in assoluta coerenza con la nostra azione sindacale e la battaglia da noi portata avanti su tutti i tavoli istituzionali e attraverso il confronto con le imprese mirata a ottenere condizioni dignitose per l’età pensionabile”. Così in una nota il Segretario Nazionale dell’Ugl Terziario, Luca Malcotti.
“L’accordo – spiega il sindacalista – sarà valido per massimo 435 lavoratori Autogrill Italia, 53 lavoratori Nuova Sidap, 6 AABS di sede, 3 Autogrill Europa, 3 Autogrill Holding che perfezioneranno i requisiti per la pensione entro il 31/10/2021. Dopo una verifica preventiva dei requisiti, per i quali i lavoratori potranno rivolgersi alle strutture Ugl, gli interessati potranno manifestare l’interesse all’azienda, avvalendosi dell’assistenza di Rsa/u di Ugl Terziario, entro e non oltre il 15 giugno 2018. Dopo la necessaria validazione Inps, i lavoratori/ci, risolveranno consensualmente il rapporto di lavoro e cominceranno da subito a percepire un trattamento pensionistico, calcolato sulla base del trattamento spettante in conformità ai requisiti maturati, che sarà a carico dell’azienda, ma erogato direttamente dall’Inp, da subito, fino alla maturazione del requisito per poi proseguire come trattamento pensionistico ordinario. I contributi mancanti saranno versati a completamento dall’azienda”.
“Organico all’accordo, – conclude Malcotti – è anche l’impegno di sostituire con apprendistati o tempi indeterminati almeno il 60% dei lavoratori che fuoriusciranno, prevedendo la conferma a tempo indeterminato di non meno del 90% degli apprendisti. Al confronto sindacale territoriale è attribuito il compito di ottenere migliori incrementi di lavoro a tempo indeterminato per i giovani. Firmata anche la proroga del Contratto Integrativo Aziendale fino al 2021, che conferma tutti i contenuti del precedente e prevede il recupero della voce retributiva del Premio di produzione per tutte le mensilità differite e senza la variante delle presenze effettive sul lavoro“.

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