Attuare gli artt. 39 (personalità giuridica sindacati) e 46 (partecipazione) della Costituzione

“Il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del suo lavoro, e comunque tale da assicurare a sé e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa, così come disposto dall’articolo 36 della Costituzione, si persegue attraverso il potenziamento della contrattazione collettiva, prima ancora che con l’introduzione di un salario minimo orario di legge”.
Lo ha dichiarato il segretario confederale dell’Ugl, Stefano Conti, nel corso dell’audizione odierna presso la Commissione Lavoro del Senato sui disegni di legge in materiale di salario minimo, alla quale ha partecipato insieme al segretario confederale, Valentina Iori, e al dirigente confederale, Fiovo Bitti.
Per il sindacalista tuttavia “il salario minimo, specificato nel contratto di governo, potrebbe essere introdotto per tutte le categorie di lavoratori e i settori produttivi nei quali la retribuzione minima non sia fissata dalla contrattazione collettiva. Una situazione da considerarsi però transitoria, stante l’obiettivo di assicurare a tutti i lavoratori e in tutti i settori produttivi un contratto collettivo”.
“L’introduzione di un salario minimo orario di legge – ha sottolineato Conti – finirebbe per favorire le aziende che concorrono esclusivamente agendo sulla leva del costo del lavoro. In alcuni settori, in particolare nei servizi operati dalle cooperative anche per la pubblica amministrazione, oggi si registrano compensi orari minimi al di sotto della soglia stabilita, un aspetto che necessita di particolare attenzione da parte degli organi ispettivi, per ridurre il fenomeno della concorrenza sleale fra le imprese. Elemento, quest’ultimo, che ritroviamo anche al di fuori dei confini nazionali: la vigente normativa europea sul distacco dei lavoratori non tutela quest’ultimi, permettendo alle aziende di corrispondere salari differenziati per lo stesso tipo di attività. Pur con tutti i limiti della normativa vigente, l’introduzione di un salario minimo orario europeo aiuterebbe a superare questo ostacolo”.
“Un’ultima considerazione – ha detto in conclusione Conti – riporta a due articoli della Costituzione che, se attuati, avrebbero un impatto importante sulla contrattazione e, quindi, sui livelli retributivi: l’articolo 39, sulla registrazione e l’acquisizione della personalità giuridica da parte dei sindacati, e l’articolo 46, sul diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”.

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