“Il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del suo lavoro e comunque tale da assicurare a sé e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa, così come disposto dall’articolo 36 della Costituzione, si persegue attraverso il potenziamento della contrattazione collettiva, prima ancora che con l’introduzione di un salario minimo orario di legge”.
Questo in sintesi l’intervento del segretario confederale Ugl, Vincenzo Abbrescia, il quale ha partecipato, insieme al dirigente confederale Fiovo Bitti, all’audizione presso la Commissione Lavoro della Camera dei rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00012 Rizzetto, 7-00215 Serracchiani, 7-00216 Segneri e 7-00234 Murelli concernenti l’istituzione della retribuzione minima oraria.
“L’introduzione di un salario minimo orario di legge, peraltro, – ha sottolineato Abbrescia – finirebbe per gratificare le aziende che concorrono esclusivamente agendo sulla leva del costo del lavoro. In generale, si potrebbe parlare di salario minimo orario di legge laddove vi fossero dei lavoratori privi di copertura contrattuale collettiva. Rispetto ai disegni di legge in discussione presso la Commissione lavoro del Senato, le risoluzioni oggetto dell’audizione di oggi presso la Commissione lavoro della Camera dei deputati non fissano una soglia minima di legge, richiamando, comunque, il principio dettato dall’articolo 36 della Costituzione sul diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro”.
“Fra le quattro risoluzioni, quella della capogruppo in Commissione della Lega, Elena Murelli, presenta diversi punti interessanti: la valorizzazione della contrattazione collettiva; il contrasto al dumping salariale, in particolare nel mondo cooperativo; la necessità di intervenire sul cuneo fiscale che incide sul salario reale, penalizzando i lavoratori dipendenti, ma anche le stesse imprese, chiamate a giocare su campi di gioco molto diversi fra loro. La risoluzione Rizzetto riporta al centro la contrattazione collettiva, anche se andrebbe chiarito il punto di equilibrio fra questa e la contrattazione collettiva, mentre la risoluzione Serracchiani aggiunge un elemento di interessante valutazione, laddove richiama, oltre all’articolo 36, anche il successivo articolo 39 della Costituzione, sulla acquisizione della personalità giuridica dei sindacati. Da parte nostra, si evidenzia l’utilità di inserire in un tale ragionamento l’articolo 46 della Costituzione, il quale riconosce il diritto dei lavoratori a partecipare alla gestione della impresa nei modi previsti dalla legge”.
“Infine anche la risoluzione Segneri intravede nella contrattazione collettiva lo strumento per il superamento del fenomeno dei lavoratori poveri, caratterizzando altresì per il riferimento ad un meccanismo di adeguamento automatico delle retribuzioni, laddove le parti sociali non siano in condizione di arrivare alla definizione di un contratto collettivo”.

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